Probabilmente è questa la domanda che molti titolari di Farmacia si stanno ponendo oggi che scatta l’obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri per tutti i contribuenti che per il 2018 hanno avuto un volume di affari superiore ai 400mila euro.
A tal riguardo arriva in soccorso la Circolare 15/E dell’Agenzia delle Entrate del 29 giugno 2019; analizziamo insieme i punti interessanti.
Innanzitutto l’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “Decreto Crescita”), prevede che “I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, inoltre “Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo decorrente dal 1° luglio 2019, per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”
Resta però ferma la necessità della memorizzazione giornaliera, a tal riguardo la Circolare 15/E sottolinea che soggetti che non sono ancora in possesso di un Registratore Telematico, “potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali”. Quindi fino a che la Farmacia non avrà attivato un Registratore Telematico, potrà utilizzare, per il periodo previsto di non applicazione delle sanzioni che ricordiamo essere fino al 31 dicembre 2019, i registratori di cassa attualmente in uso.
Per quanto concerne invece l’invio dei corrispettivi giornaliero, che come indicato precedentemente devono essere invece trasmessi obbligatoriamente entro il dodicesimo giorno successivo all’operazione o, fino al 31 dicembre 2019, entro il mese successivo, saranno individuate modalità telematiche con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione.
A titolo meramente informativo, chi volesse già iniziare ad emettere corrispettivi elettronici, l’Agenzia delle Entrate, ha messo a disposizione una procedura web alla quale è possibile accedere dal proprio cassetto fiscale, area “Fatture e Corrispettivi”, alla voce “Documento Commerciale on line”, con il quale è possibile inserire i dati del singolo corrispettivo, verificarlo, confermarlo e stamparlo, ma vista la complessità e la quantità delle operazioni che si compiono in Farmacia, se ne sconsiglia l’utilizzo in quanto tale prassi rallenterebbe molto il lavoro al banco, a meno che qualche software house non abbia integrato il proprio gestionale con tale suddetta funzione web.
Quindi, anche per rispondere agli allarmismi lanciati da operatori del settore, allo stato attuale gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e le relative disposizioni, danno la possibilità di ottemperare agli obblighi previsti articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, si consiglia comunque di dotarsi quanto prima di un Registratore Telematico al fine di facilitare l’operatività dell Farmacia. Si ricorda infine che,come previsto dall’allegato tecnico del Provvedimento 182017 del 28 ottobre 2016, tali strumenti sono “qualsiasi dispositivo dotato di modulo fiscale e capacità di trasmissione telematica, corredato di identificativo fiscale univoco ed in grado di leggere, memorizzare e trasmettere i dati a valenza fiscale. Possono rientrare in questa categoria anche i Registratori di cassa prodotti sulla base di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello, in corso di validità alla data del 1° gennaio 2017, purché adattati in modo da rispettare i requisiti tecnici previsti”.
Come sempre restiamo a disposizione per darvi supporto in merito.

