Sintesi Decreto “Cura Italia”

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “Cura Italia” recante disposizioni urgenti a seguito dell’emergenza da COVID-19 , alleghiamo una sintesi dei principali punti che possono interessare le Farmacie ed i farmacisti

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Sintesi dei principali punti. clicca qui
Prospetto riepilogativo dei versamenti rinviati. clicca qui

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Covid-19: Approfondimenti Moratoria Abi

A seguito dell’emergenza epidemiologica “COVID-19”, il 7 marzo scorso, l’Associazione Bancaria Italiana, ha esteso  ai prestiti al 31 gennaio 2020 , la possibilità di chiedere, per le micro, piccole e medie imprese, la sospensione o l’allungamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti anche a medio lungo termine e le operazioni di leasing.

Approfondiamone gli aspetti:

  • l’impresa non deve avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
  • L’impresa non deve aver già ottenuto la sospensione o l’allungamento dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
  • per mutui e leasing, l’impresa non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni;
  • per le operazioni di anticipazione, i crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede l’allungamento della scadenza sono certi ed esigibili;

 Cos’è possibile sospendere?

  • finanziamenti a medio lungo termine (mutui) anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie,
  • operazioni di leasing, immobiliare ovvero mobiliare (in questo secondo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing).
  • i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l’ente che eroga l’agevolazione abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell’operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.
  • le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento sia già in ammortamento alla data di presentazione della domanda e che sia presente un piano di rimborso rateale, nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle singole rate, ovvero sia un’operazione assimilabile in termini di strutturazione del piano di rimborso. 

Cosa è possibile allungare?

  • mutui, ai finanziamenti a breve termine,
  • credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali

Durata della misura di sospensione?

  • La sospensione del pagamento della quota capitale (nel caso di leasing quota capitale implicita) delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno.

Durata della misura di allungamento?

  • per i finanziamenti, il periodo massimo di estensione della scadenza può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.
  • per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione, il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

Tempi di ottenimento?

  • La banca è tenuta a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

Come sempre, siamo a tua disposizione per ogni chiarimento in merito.

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