Finanziaria 2024 – Nuova remunerazione farmacie

Nei prossimi giorni approfondiremo le novità introdotte dalla Finanziaria 2024 che interessano direttamente le farmacie.

La prima, alla quale dedicheremo particolare attenzione, è sicuramente quella che riguarda la nuova remunerazione che entrerà in vigore dal 1 marzo 2024.

Innanzitutto secondo il comma 228 dell’articolo 1 della Finanziaria, ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci, cessano di esistere gli sconti e i payback a favore del SSN, nello specifico:

  1. Lo sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco per le diverse tipologie di farmacia
  2. Lo sconto disposto con determinazione dell’AIFA 9 febbraio 2007;
  3. lo sconto di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156;
  4. sconto di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 

Sarà inoltre abrogata la remunerazione aggiuntiva prevista al comma 532 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Al contempo è introdotto un sistema di remunerazione dei farmaci erogati in regime di SSN, in quota fissa e variabile:

  1. una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell’IVA per ogni confezione di farmaco; 
  2. una quota fissa pari a  € 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4€ ; 
  3. una quota fissa pari a 1,66 € per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra 4,01 € ed euro 11,00 € ; 
  4. una quota fissa pari a 2,50 € per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro € 11,00; 
  5. una quota fissa aggiuntiva pari a 0,1 € per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza. La quota sarà poi rideterminata in 0,115 € a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Di seguito lo schema:

6%P.P. netto Iva per ogni confezione di farmaci
€ 0,55Farmaci P.P. < 4 €
€ 1,66Farmaci P.P. > 4,01 € < € 11,00
€ 2,50Farmaci P.P. > € 11,00
€ 0,10Per ogni confezione di farmaco liste trasparenza

Sono inoltre  riconosciute:

  1. una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 150.000;
  2. una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie, ad esclusione di quelle di cui alla lettera c), con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 300.000;
  3. una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, come definite dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 450.000.

Di seguito lo schema:

Farmacia Fatturato netto < 150.000 €€ 1,20
Farmacia Fatturato netto fino a 300.000 € (non rurali sussidiate)€ 0,50
Farmacia rurali sussidiate con Fatturato non superiore a 450.000 €€ 0,62