Nei prossimi giorni approfondiremo le novità introdotte dalla Finanziaria 2024 che interessano direttamente le farmacie.
La prima, alla quale dedicheremo particolare attenzione, è sicuramente quella che riguarda la nuova remunerazione che entrerà in vigore dal 1 marzo 2024.
Innanzitutto secondo il comma 228 dell’articolo 1 della Finanziaria, ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci, cessano di esistere gli sconti e i payback a favore del SSN, nello specifico:
- Lo sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco per le diverse tipologie di farmacia
- Lo sconto disposto con determinazione dell’AIFA 9 febbraio 2007;
- lo sconto di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156;
- sconto di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Sarà inoltre abrogata la remunerazione aggiuntiva prevista al comma 532 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Al contempo è introdotto un sistema di remunerazione dei farmaci erogati in regime di SSN, in quota fissa e variabile:
- una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell’IVA per ogni confezione di farmaco;
- una quota fissa pari a € 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4€ ;
- una quota fissa pari a 1,66 € per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra 4,01 € ed euro 11,00 € ;
- una quota fissa pari a 2,50 € per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro € 11,00;
- una quota fissa aggiuntiva pari a 0,1 € per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza. La quota sarà poi rideterminata in 0,115 € a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Di seguito lo schema:
| 6% | P.P. netto Iva per ogni confezione di farmaci |
| € 0,55 | Farmaci P.P. < 4 € |
| € 1,66 | Farmaci P.P. > 4,01 € < € 11,00 |
| € 2,50 | Farmaci P.P. > € 11,00 |
| € 0,10 | Per ogni confezione di farmaco liste trasparenza |
Sono inoltre riconosciute:
- una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 150.000;
- una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie, ad esclusione di quelle di cui alla lettera c), con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 300.000;
- una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, come definite dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 450.000.
Di seguito lo schema:
| Farmacia Fatturato netto < 150.000 € | € 1,20 |
| Farmacia Fatturato netto fino a 300.000 € (non rurali sussidiate) | € 0,50 |
| Farmacia rurali sussidiate con Fatturato non superiore a 450.000 € | € 0,62 |

