Strumenti a supporto della liquidità della Farmacia

Dopo aver discusso nel precedente articolo su come gestire il magazzino ed una eventuale crisi di liquidità in farmacia durante questo momento di forte incertezza e di volatilità nelle abitudini d’acquisto dei clienti, abbiamo deciso di analizzare le principali misure di sostegno messe in atto dal Governo per supportare la liquidità delle imprese.

Sappiamo benissimo che in alcune farmacie il peso degli oneri finanziari e in generale il rapporto con gli istituti di credito, è motivo di preoccupazione per i farmacisti titolari.

Sappiamo anche che ogni banca sta gestendo in maniera autonoma quanto indicato dal Governo e dall’Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) quindi ora più che mai, la gestione dei rapporti con gli istituti di credito diventa delicata e strategica

Noi di Farmassistant siamo qui per questo Contattaci

Leggiamo insieme quanto stabilito dal “Decreto Cura Italia” e dal “Decreto Liquidità” di ultima emanazione:
Moratorie e sospensioni a favore delle imprese (art. 56 Decreto n. 18 del 17/03/2020 – “Decreto Cura Italia”)

Le aperture di credito – ad esempio gli scoperti di conto corrente ed anticipo DCR –  in essere alla data del 29 febbraio 2020 non possono essere revocate fino al 30/09/2020

Il rimborso dei prestiti non rateali – ad esempio un rientro concordato con la vostra banca su uno scoperto di conto corrente –  che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni.

Il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020

Hai difficoltà a gestire queste richieste con la tua banca? Contattaci

Fondo Garanzia PMI (art. 13 Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020- “Decreto liquidità”)

Senza voler entrare in complicati tecnicismi, possiamo suddividere le garanzie concesse dallo Stato ai finanziamenti richiesti alle banche a seguito del decreto  in due macro categorie:

  • Finanziamenti Garantiti al 100%: Il Finanziamento per la farmacia in questo caso non può superare il  il tetto dei 25.000 euro e la durata  di 72 mesi, più 24 mesi di preammortamento – cioè della rata si pagherà solo la quota interessi
  • Finanziamenti Garantiti al 90%: In questa garanzia rientrano tutti i finanziamenti richiesti dalla farmacia superiore ai 25.000 euro.
    Si ok,ma se volessi anche su questi finanziamenti una garanzia al 100%? Nessun problema, in questo caso vi dovrà essere una garanzia da parte di un Confidi.

Vuoi avere maggiori informazioni? Contattaci i professionisti di Farmassistant sono a tua disposizione!

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Covid-19: Approfondimenti Moratoria Abi

A seguito dell’emergenza epidemiologica “COVID-19”, il 7 marzo scorso, l’Associazione Bancaria Italiana, ha esteso  ai prestiti al 31 gennaio 2020 , la possibilità di chiedere, per le micro, piccole e medie imprese, la sospensione o l’allungamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti anche a medio lungo termine e le operazioni di leasing.

Approfondiamone gli aspetti:

  • l’impresa non deve avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
  • L’impresa non deve aver già ottenuto la sospensione o l’allungamento dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
  • per mutui e leasing, l’impresa non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni;
  • per le operazioni di anticipazione, i crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede l’allungamento della scadenza sono certi ed esigibili;

 Cos’è possibile sospendere?

  • finanziamenti a medio lungo termine (mutui) anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie,
  • operazioni di leasing, immobiliare ovvero mobiliare (in questo secondo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing).
  • i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l’ente che eroga l’agevolazione abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell’operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.
  • le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento sia già in ammortamento alla data di presentazione della domanda e che sia presente un piano di rimborso rateale, nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle singole rate, ovvero sia un’operazione assimilabile in termini di strutturazione del piano di rimborso. 

Cosa è possibile allungare?

  • mutui, ai finanziamenti a breve termine,
  • credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali

Durata della misura di sospensione?

  • La sospensione del pagamento della quota capitale (nel caso di leasing quota capitale implicita) delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno.

Durata della misura di allungamento?

  • per i finanziamenti, il periodo massimo di estensione della scadenza può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.
  • per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione, il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

Tempi di ottenimento?

  • La banca è tenuta a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

Come sempre, siamo a tua disposizione per ogni chiarimento in merito.

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