Finiamo la nostra rassegna dedicata alle norme presenti in Finanziaria che interessano anche le farmacie, con una novità che partirà dal 1 luglio 2024 relativamente alle compensazioni tramite modello F24.
Obbligo di utilizzare servizi telematici Agenzia Entrate per compensazioni
Secondo il comma 94 dell’art. 1 della Legge di Bilancio, per le compensazioni dei crediti in F24 dovranno utilizzarsi solo i canali messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
La novità sta nel fatto che mentre prima bisognava utilizzare i suddetti canali ufficiali solo quando la compensazione generava un saldo zero in F24, dal primo luglio 2024, bisognerà utilizzarli anche se l’utilizzo del credito genererà un saldo a debito.
Divieto di compensazione nel modello F24 in caso di ruoli superiori a 100.000 euro
Sempre dal 1° luglio 2024, i contribuenti con debiti erariali (imposte, contributi, etc.) affidati agli agenti della riscossione per un importo complessivo superiore a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, non potranno più utilizzare la compensazione tramite modello F24.
Il divieto si applica fino alla completa regolarizzazione dei debiti, comprensiva del pagamento di interessi e sanzioni.
Sono però esclusi dal divieto i contribuenti che hanno aderito a piani di rateazione o concordato.
Decreto di semplificazione degli adempimenti fiscali
Infine, in materia di compensazioni dei crediti è utile far presente che il Decreto semplificazioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2024, ha portato:
- Il tetto massimo per il rimborso e la compensazione dei crediti IVA senza visto di conformità è da 50.000 a 70.000 euro annui.
- Il tetto massimo per la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP senza visto di conformità è stato aumentato da 20.000 a 50.000 euro annui.


