Quale Iva applicare nei servizi in Farmacia?

Dalla semplice dispensazione di farmaci ad un vero e proprio presidio sanitario territoriale, la farmacia italiana si è profondamente trasformata negli ultimi anni, ampliando i propri servizi e assumendo un ruolo sempre più centrale nel sistema sanitario nazionale.

In Italia i servizi in farmacia sono stati introdotti dal Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 ampliando le funzioni delle farmacie e includendo nuovi servizi di natura sanitaria, sociosanitaria e di prevenzione.

Successivamente i Decreti ministeriali del 16 dicembre 2010 e dell’8 luglio 2011 emanati in attuazione del decreto legislativo n. 153/2009, hanno specificato le modalità di erogazione dei servizi in farmacia che ricordiamo essere:

  • Prestazioni analitiche di prima istanza, riferibili a test di autodiagnosi del paziente effettuabili direttamente in farmacia o a domicilio con il supporto di un operatore sanitario: test per glicemia, colesterolo e trigliceridi; test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito;test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria;test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell’ormone FSA nelle urine; test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.
  • Servizi di secondo livello erogabili con dispositivi strumentali come:  Elettrocardiogramma (ECG), Holter pressorio, Spirometria, Telemedicina: Dermatoscopia,Tampone per la ricerca del COVID-19
  • Prestazioni professionali come la messa a disposizione di un infermiere o di un fisioterapista
  • La prenotazione delle prestazioni specialistiche.

L’aliquota IVA applicata ai servizi in farmacia varia a seconda del tipo di servizio, creando confusione e incertezza tra cittadini e farmacisti.

Esenzioni, aliquota al 5% al 10% o al 22%: il panorama è complesso e le interpretazioni non sempre univoche.

In questo articolo, faremo chiarezza sulla corretta applicazione dell’IVA sui servizi in farmacia:

  • Quali sono le aliquote IVA applicate?
  • Quali sono i servizi esenti da IVA?

Le risposte a queste due domande le ritroviamo  nella Risoluzione 60/E del 12 maggio 2017 dell’Agenzia delle Entrate e nella Risposta all’interpello del 21 settembre 2022 n.466.

La prima fornisce chiarimenti in materia di regime IVA applicabile alle prestazioni sanitarie rese all’interno dei locali delle farmacie il secondo invece affronta la problematica di una Farmacia nella corretta applicazione dell’imposta su un servizio di telemedicina.

L’Agenzia ha precisato che “l‘esenzione da IVA alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, riconducibili nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, e in relazione ai soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all’esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende.

Quindi “l’esenzione IVA è subordinata al duplice requisito della natura della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione) e di colui che la rende (soggetti abilitati all’esercizio della professione), ne discende che il venir meno di uno dei due requisiti comporta il venir meno anche dell’esenzione.”

Analizziamole nello specifico:

  • Prestazioni analitiche di prima istanza nell’ambito dell’autocontrollo l’Agenzia delle Entrate afferma che “Ai fini impositivi, laddove le prestazioni nell’ambito dell’autocontrollo siano eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia, senza l’ausilio di un professionista sanitario, viene meno il requisito soggettivo dal quale dipende l’esenzione IVA disposta dall’articolo 10, n. 18), del D.P.R. n. 633 del 1972.”
  • Servizi di secondo livello erogabili con dispositivi strumentali: Nella Risoluzione 60/E è chiaramente riportato che  “Qualora, nel caso di specie, i servizi in questione siano prescritti da medici o pediatri ed erogati “anche” avvalendosi di personale infermieristico, nel rispetto dell’articolo 3 del D.M. 16 dicembre 2010, appare soddisfatto l’enunciato duplice requisito oggettivo e soggettivo, con la conseguente applicabilità dell’esenzione IVA.”
  • Consegna di referti su analisi effettuate da un Laboratorio convenzionato con la Farmacia con prelievo effettuato con kit autodiagnostici: L’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello di settembre 2022 afferma che l’attività ricadendo tra le prestazioni nell’ambito dell’autocontrollo eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia, senza l’ausilio di un professionista sanitario, fa sì che l’attività si configuri come “un mero rapporto di fornitura di prestazioni di servizi di diagnostica di laboratorio”. Pertanto “si ritiene che il servizio reso da Farmacia non possa rientrare nell’ambito dell’esenzione IVA disposta dall’articolo 10, primo comma, n. 18) del Decreto IVA per mancanza del requisito oggettivo, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia e prima richiamato. Di conseguenza lo stesso va regolarmente assoggettato ad IVA, con applicazione dell’aliquota ordinaria.”
  • Prestazioni professionali come la messa a disposizione di un infermiere o di un fisioterapista: L’Agenzia delle Entrate afferma che “Nella misura in cui le prestazioni siano richieste dal medico o pediatra e rese da operatori socio-sanitari, da infermieri e da fisioterapisti, deve ritenersi soddisfatto il duplice requisito oggettivo e soggettivo funzionale all’esenzione da IVA”
  • La prenotazione delle prestazioni specialistiche: Questo è un servizio soggetto all’imposta ad aliquota ordinaria.

Infine l’Agenzia delle Entrate afferma che “non si ravvisano preclusioni alla certificazione, da parte delle farmacie, delle prestazioni….mediante scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e l’indicazione del codice fiscale del destinatario, in linea con quanto disposto per la certificazione dell’acquisto di medicinali”, ovvero lo scontrino parlante.

Ricapitolando quindi l’applicazione dell’esenzione iva o meno e disciplinata da due requisiti da rispettare contemporaneamente:

  • La natura delle prestazioni fornite, riconducibili nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione
  • Soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all’esercizio della professione sanitarie

 

Riassumendo:

 

Finanziaria 2024 | Limite alle compensazioni

Finiamo la nostra rassegna dedicata alle norme presenti in Finanziaria che interessano anche le farmacie, con una novità che partirà dal 1 luglio 2024 relativamente alle compensazioni tramite modello F24.

Obbligo di utilizzare servizi telematici Agenzia Entrate per compensazioni

Secondo il comma 94 dell’art. 1 della Legge di Bilancio, per le compensazioni dei crediti in F24 dovranno utilizzarsi solo i canali messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. 

La novità sta nel fatto che mentre prima bisognava utilizzare  i suddetti canali ufficiali solo quando la compensazione generava un saldo zero in F24, dal primo luglio 2024, bisognerà utilizzarli anche se l’utilizzo del credito genererà un saldo a debito.

Divieto di compensazione nel modello F24 in caso di ruoli superiori a 100.000 euro

Sempre dal 1° luglio 2024, i contribuenti con debiti erariali (imposte, contributi, etc.) affidati agli agenti della riscossione per un importo complessivo superiore a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, non potranno più utilizzare la compensazione tramite modello F24.

Il divieto si applica fino alla completa regolarizzazione dei debiti, comprensiva del pagamento di interessi e sanzioni.

Sono però esclusi dal divieto i contribuenti che hanno aderito a piani di rateazione o concordato.

Decreto di semplificazione degli adempimenti fiscali

Infine, in materia di compensazioni dei crediti è utile far presente che il Decreto semplificazioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2024, ha portato: 

  • Il tetto massimo per il rimborso e la compensazione dei crediti IVA senza visto di conformità è da 50.000 a 70.000 euro annui.
  • Il tetto massimo per la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP senza visto di conformità è stato aumentato da 20.000 a 50.000 euro annui.

Finanziaria 2024: Novità per le Farmacie

Come promesso, dopo l’approfondimento sulla nuova remunerazione che entrerà in vigore il prossimo 1 marzo, oggi vedremo quali sono le altre novità che interessano le farmacie.

Innalzamento dell’aliquota Iva per prodotti per l’igiene femminile, e alcuni prodotti per la prima infanzia.

Con l’articolo 1, comma 45 della Legge di Bilancio 2024, il Governo italiano ha disposto l’aumento dell’aliquota IVA applicata ai prodotti per l’igiene femminile e a alcuni prodotti per la prima infanzia.

A partire dal 1° gennaio 2024, l’aliquota IVA applicata ai seguenti prodotti è stata aumentata dal 5% al 10%:

  • Prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile;
  • Coppette mestruali;
  • Latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; 
  • estratti di malto; 
  • Preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso;
  • Pannolini per bambini.

Adeguamento delle rimanenze

E’ stata prevista la possibilità di effettuare l’adeguamento dei valori delle rimanenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

L’adeguamento può essere effettuato mediante due metodi diversi:

  • Eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi. In questo caso, l’adeguamento comporta il pagamento:
  1. dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale.
  2. di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’IRAP, in misura pari al 18 per cento, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato
  • Iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. In questo caso, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’IRAP, in misura pari al 18 per cento, da applicare al valore iscritto.

L ‘adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. 

Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui Il mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

Il vantaggio è che l ‘adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.

I valori risultanti dalle variazioni indicate non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti al 2023 e che  l’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica

Con l’articolo 1, comma 44 della Legge di Bilancio 2024, il Governo italiano ha rideterminato i tetti di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti e convenzionati.

A partire dal 1° gennaio 2024, i tetti di spesa farmaceutica sono i seguenti:

  • Acquisti diretti: 8,5% del Fondo sanitario nazionale;
  • Convenzionata: 6,8% del Fondo sanitario nazionale.

In precedenza, i tetti di spesa farmaceutica erano rispettivamente pari all’8,3% e al 7%.

L’aumento del tetto di spesa per gli acquisti diretti è stato giustificato dal Governo con la necessità di garantire un’adeguata copertura della spesa farmaceutica, in particolare per i farmaci innovativi. La riduzione del tetto di spesa per la convenzionata, invece, è stata motivata dalla necessità di ridurre i costi a carico del Servizio sanitario nazionale.

Incremento del Fondo sanitario nazionale

L’articolo 1, comma 43 della Legge di Bilancio 2024 ha previsto un incremento del Fondo sanitario nazionale (FSN) per il triennio 2024-2026.

L’incremento è previsto in misura di:

  • 3 miliardi di euro nel 2024;
  • 4 miliardi di euro nel 2025;
  • 4,2 miliardi di euro nel 2026.

In totale, l’aumento del FSN previsto dalla Legge di Bilancio 2024 è pari a 11,2 miliardi di euro.

Queste risorse saranno destinate a finanziare interventi di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, in particolare:

  • Riduzione delle liste d’attesa;
  • Valorizzazione del personale sanitario;
  • Innovazione tecnologica e digitale.

Chiuderemo il nostro percorso di lettura delle principali novità introdotte dalla finanziaria con un approfondimento sulle novità in materia di compensazione dei crediti tributari e contributivi.

Finanziaria 2024 – Nuova remunerazione farmacie

Nei prossimi giorni approfondiremo le novità introdotte dalla Finanziaria 2024 che interessano direttamente le farmacie.

La prima, alla quale dedicheremo particolare attenzione, è sicuramente quella che riguarda la nuova remunerazione che entrerà in vigore dal 1 marzo 2024.

Innanzitutto secondo il comma 228 dell’articolo 1 della Finanziaria, ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci, cessano di esistere gli sconti e i payback a favore del SSN, nello specifico:

  1. Lo sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco per le diverse tipologie di farmacia
  2. Lo sconto disposto con determinazione dell’AIFA 9 febbraio 2007;
  3. lo sconto di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156;
  4. sconto di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 

Sarà inoltre abrogata la remunerazione aggiuntiva prevista al comma 532 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Al contempo è introdotto un sistema di remunerazione dei farmaci erogati in regime di SSN, in quota fissa e variabile:

  1. una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell’IVA per ogni confezione di farmaco; 
  2. una quota fissa pari a  € 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4€ ; 
  3. una quota fissa pari a 1,66 € per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra 4,01 € ed euro 11,00 € ; 
  4. una quota fissa pari a 2,50 € per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro € 11,00; 
  5. una quota fissa aggiuntiva pari a 0,1 € per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza. La quota sarà poi rideterminata in 0,115 € a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Di seguito lo schema:

6%P.P. netto Iva per ogni confezione di farmaci
€ 0,55Farmaci P.P. < 4 €
€ 1,66Farmaci P.P. > 4,01 € < € 11,00
€ 2,50Farmaci P.P. > € 11,00
€ 0,10Per ogni confezione di farmaco liste trasparenza

Sono inoltre  riconosciute:

  1. una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 150.000;
  2. una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie, ad esclusione di quelle di cui alla lettera c), con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 300.000;
  3. una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, come definite dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 450.000.

Di seguito lo schema:

Farmacia Fatturato netto < 150.000 €€ 1,20
Farmacia Fatturato netto fino a 300.000 € (non rurali sussidiate)€ 0,50
Farmacia rurali sussidiate con Fatturato non superiore a 450.000 €€ 0,62

 

 

 

 

Sintesi Decreto “Cura Italia”

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “Cura Italia” recante disposizioni urgenti a seguito dell’emergenza da COVID-19 , alleghiamo una sintesi dei principali punti che possono interessare le Farmacie ed i farmacisti

Contattaci se hai bisogno di chiarimenti  in merito

Sintesi dei principali punti. clicca qui
Prospetto riepilogativo dei versamenti rinviati. clicca qui

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