Come promesso, dopo l’approfondimento sulla nuova remunerazione che entrerà in vigore il prossimo 1 marzo, oggi vedremo quali sono le altre novità che interessano le farmacie.
Innalzamento dell’aliquota Iva per prodotti per l’igiene femminile, e alcuni prodotti per la prima infanzia.
Con l’articolo 1, comma 45 della Legge di Bilancio 2024, il Governo italiano ha disposto l’aumento dell’aliquota IVA applicata ai prodotti per l’igiene femminile e a alcuni prodotti per la prima infanzia.
A partire dal 1° gennaio 2024, l’aliquota IVA applicata ai seguenti prodotti è stata aumentata dal 5% al 10%:
- Prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile;
- Coppette mestruali;
- Latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- estratti di malto;
- Preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso;
- Pannolini per bambini.
Adeguamento delle rimanenze
E’ stata prevista la possibilità di effettuare l’adeguamento dei valori delle rimanenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
L’adeguamento può essere effettuato mediante due metodi diversi:
- Eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi. In questo caso, l’adeguamento comporta il pagamento:
- dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale.
- di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’IRAP, in misura pari al 18 per cento, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato
- Iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. In questo caso, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’IRAP, in misura pari al 18 per cento, da applicare al valore iscritto.
L ‘adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023.
Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui Il mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.
Il vantaggio è che l ‘adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.
I valori risultanti dalle variazioni indicate non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti al 2023 e che l’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.
Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica
Con l’articolo 1, comma 44 della Legge di Bilancio 2024, il Governo italiano ha rideterminato i tetti di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti e convenzionati.
A partire dal 1° gennaio 2024, i tetti di spesa farmaceutica sono i seguenti:
- Acquisti diretti: 8,5% del Fondo sanitario nazionale;
- Convenzionata: 6,8% del Fondo sanitario nazionale.
In precedenza, i tetti di spesa farmaceutica erano rispettivamente pari all’8,3% e al 7%.
L’aumento del tetto di spesa per gli acquisti diretti è stato giustificato dal Governo con la necessità di garantire un’adeguata copertura della spesa farmaceutica, in particolare per i farmaci innovativi. La riduzione del tetto di spesa per la convenzionata, invece, è stata motivata dalla necessità di ridurre i costi a carico del Servizio sanitario nazionale.
Incremento del Fondo sanitario nazionale
L’articolo 1, comma 43 della Legge di Bilancio 2024 ha previsto un incremento del Fondo sanitario nazionale (FSN) per il triennio 2024-2026.
L’incremento è previsto in misura di:
- 3 miliardi di euro nel 2024;
- 4 miliardi di euro nel 2025;
- 4,2 miliardi di euro nel 2026.
In totale, l’aumento del FSN previsto dalla Legge di Bilancio 2024 è pari a 11,2 miliardi di euro.
Queste risorse saranno destinate a finanziare interventi di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, in particolare:
- Riduzione delle liste d’attesa;
- Valorizzazione del personale sanitario;
- Innovazione tecnologica e digitale.
Chiuderemo il nostro percorso di lettura delle principali novità introdotte dalla finanziaria con un approfondimento sulle novità in materia di compensazione dei crediti tributari e contributivi.
