Dalla semplice dispensazione di farmaci ad un vero e proprio presidio sanitario territoriale, la farmacia italiana si è profondamente trasformata negli ultimi anni, ampliando i propri servizi e assumendo un ruolo sempre più centrale nel sistema sanitario nazionale.
In Italia i servizi in farmacia sono stati introdotti dal Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 ampliando le funzioni delle farmacie e includendo nuovi servizi di natura sanitaria, sociosanitaria e di prevenzione.
Successivamente i Decreti ministeriali del 16 dicembre 2010 e dell’8 luglio 2011 emanati in attuazione del decreto legislativo n. 153/2009, hanno specificato le modalità di erogazione dei servizi in farmacia che ricordiamo essere:
- Prestazioni analitiche di prima istanza, riferibili a test di autodiagnosi del paziente effettuabili direttamente in farmacia o a domicilio con il supporto di un operatore sanitario: test per glicemia, colesterolo e trigliceridi; test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito;test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria;test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell’ormone FSA nelle urine; test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.
- Servizi di secondo livello erogabili con dispositivi strumentali come: Elettrocardiogramma (ECG), Holter pressorio, Spirometria, Telemedicina: Dermatoscopia,Tampone per la ricerca del COVID-19
- Prestazioni professionali come la messa a disposizione di un infermiere o di un fisioterapista
- La prenotazione delle prestazioni specialistiche.
L’aliquota IVA applicata ai servizi in farmacia varia a seconda del tipo di servizio, creando confusione e incertezza tra cittadini e farmacisti.
Esenzioni, aliquota al 5% al 10% o al 22%: il panorama è complesso e le interpretazioni non sempre univoche.
In questo articolo, faremo chiarezza sulla corretta applicazione dell’IVA sui servizi in farmacia:
- Quali sono le aliquote IVA applicate?
- Quali sono i servizi esenti da IVA?
Le risposte a queste due domande le ritroviamo nella Risoluzione 60/E del 12 maggio 2017 dell’Agenzia delle Entrate e nella Risposta all’interpello del 21 settembre 2022 n.466.
La prima fornisce chiarimenti in materia di regime IVA applicabile alle prestazioni sanitarie rese all’interno dei locali delle farmacie il secondo invece affronta la problematica di una Farmacia nella corretta applicazione dell’imposta su un servizio di telemedicina.
L’Agenzia ha precisato che “l‘esenzione da IVA alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, riconducibili nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, e in relazione ai soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all’esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende.
Quindi “l’esenzione IVA è subordinata al duplice requisito della natura della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione) e di colui che la rende (soggetti abilitati all’esercizio della professione), ne discende che il venir meno di uno dei due requisiti comporta il venir meno anche dell’esenzione.”
Analizziamole nello specifico:
- Prestazioni analitiche di prima istanza nell’ambito dell’autocontrollo l’Agenzia delle Entrate afferma che “Ai fini impositivi, laddove le prestazioni nell’ambito dell’autocontrollo siano eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia, senza l’ausilio di un professionista sanitario, viene meno il requisito soggettivo dal quale dipende l’esenzione IVA disposta dall’articolo 10, n. 18), del D.P.R. n. 633 del 1972.”
- Servizi di secondo livello erogabili con dispositivi strumentali: Nella Risoluzione 60/E è chiaramente riportato che “Qualora, nel caso di specie, i servizi in questione siano prescritti da medici o pediatri ed erogati “anche” avvalendosi di personale infermieristico, nel rispetto dell’articolo 3 del D.M. 16 dicembre 2010, appare soddisfatto l’enunciato duplice requisito oggettivo e soggettivo, con la conseguente applicabilità dell’esenzione IVA.”
- Consegna di referti su analisi effettuate da un Laboratorio convenzionato con la Farmacia con prelievo effettuato con kit autodiagnostici: L’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello di settembre 2022 afferma che l’attività ricadendo tra le prestazioni nell’ambito dell’autocontrollo eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia, senza l’ausilio di un professionista sanitario, fa sì che l’attività si configuri come “un mero rapporto di fornitura di prestazioni di servizi di diagnostica di laboratorio”. Pertanto “si ritiene che il servizio reso da Farmacia non possa rientrare nell’ambito dell’esenzione IVA disposta dall’articolo 10, primo comma, n. 18) del Decreto IVA per mancanza del requisito oggettivo, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia e prima richiamato. Di conseguenza lo stesso va regolarmente assoggettato ad IVA, con applicazione dell’aliquota ordinaria.”
- Prestazioni professionali come la messa a disposizione di un infermiere o di un fisioterapista: L’Agenzia delle Entrate afferma che “Nella misura in cui le prestazioni siano richieste dal medico o pediatra e rese da operatori socio-sanitari, da infermieri e da fisioterapisti, deve ritenersi soddisfatto il duplice requisito oggettivo e soggettivo funzionale all’esenzione da IVA”
- La prenotazione delle prestazioni specialistiche: Questo è un servizio soggetto all’imposta ad aliquota ordinaria.
Infine l’Agenzia delle Entrate afferma che “non si ravvisano preclusioni alla certificazione, da parte delle farmacie, delle prestazioni….mediante scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e l’indicazione del codice fiscale del destinatario, in linea con quanto disposto per la certificazione dell’acquisto di medicinali”, ovvero lo scontrino parlante.
Ricapitolando quindi l’applicazione dell’esenzione iva o meno e disciplinata da due requisiti da rispettare contemporaneamente:
- La natura delle prestazioni fornite, riconducibili nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione
- Soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all’esercizio della professione sanitarie
Riassumendo:



